Regolamento

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE AIPPI

 

Il Regolamento della Scuola, sezione “I” del Regolamento dello Statuto Nazionale, si articola a sua volta in otto sezioni:

A – Generalità

B – Gestione e organizzazione della sede centrale

C – Gestione e organizzazione delle sedi periferiche

D – Ammissione al Corso di specializzazione

E – Articolazione del Corso

F – Candidati fuori corso

G – Decadenza

H – Docenze

 

A – Generalità

 

Art. A 1 - La Scuola di Specializzazione si articola in Sede Centrale di Roma, diretta, gestita e amministrata dall’Associazione Nazionale, e in Sedi Periferiche dirette dalla Associazione Nazionale, organizzate, gestite e amministrate in forma autonoma dalle Sedi Locali della Associazione. Le Sedi Periferiche della Scuola sono autonome dal punto di vista economico (vedi piano economico presentato in sede di riconoscimento) e dal punto di vista amministrativo.

Art. A2 - I Corsi di Specializzazione (CdS) hanno durata almeno quadriennale. Ciascun Corso è composto da un massimo di 10 Specializzandi per la sede di Milano. Il Comitato dei Didatti si riserva di iniziare un CdS con un numero minore di specializzandi qualora manchino richiedenti con i requisiti specificati nell’art. D1, con l’approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale (CEN).

Art. A3 - I Corsi di Specializzazione (CdS) vengono organizzati dal Direttore della Scuola unitamente al Comitato dei Didatti (CND), al/i Coordinatore/i dei Corsi Clinici, di cui all’art. B3 e ai Responsabili della Sedi Periferiche di cui all’art. C1.

 

B – Gestione e organizzazione della Sede Centrale

 

Art. B1 - Funzioni del Direttore della Scuola

Il Direttore della Scuola (DdS) in qualità di rappresentante legale della Scuola di Specializzazione presso il Ministero:

B1,1 - cura i rapporti fra la Scuola di Specializzazione e il MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca)

B1,2 - cura, unitamente al CND, la costituzione del Comitato Scientifico di cui all’art. 4 del D.L. 11 dicembre 1998 n. 509.

B1,3 - propone all’approvazione del CE il bilancio annuale della Sede Centrale della SdS

B1,4 - convoca e presiede il CND, inviando l’ordine del giorno almeno dieci sette giorni prima

B1,5 - concorda con il CND i criteri per la organizzazione dei CdS, per l’attribuzione delle docenze, per l’attività dei tirocini, per la collaborazione con le altre istituzioni e per l’attività di promozione

B1,6 - Incontra almeno trimestralmente i Responsabili delle Sedi Periferiche

B1,7 - Promuove le revisioni dei programmi didattici e scientifici della SdS e promuove le verifiche periodiche e monitora l'aggiornamento del corpo docente

B1,8 - coordina la Commissione per le revisioni periodiche del Regolamento della Scuola e le presenta per l’approvazione al CND, al CE e all’Assemblea Generale

 

Art. B2 - Funzioni del Comitato Nazionale dei Didatti

Il Comitato nazionale dei Didatti (CND):

B2,1 - Elabora le linee programmatiche didattiche e scientifiche dei Corsi

B2,2 - concorda con il DdS i criteri per l’organizzazione dei CdS, approva le docenze e propone, assieme al Direttore, le revisioni periodiche del Regolamento della SdS AIPPI;

B2,3 - nomina i/l Coordinatori/e dei CdS della Sede Centrale e i Responsabili delle Sedi Periferiche su proposta delle Assemblee delle Sedi Periferiche stesse;

B2,4 - valuta i lavori finali e conferisce la qualifica di Psicoterapeuta agli specializzandi di tutte le sedi. Conferisce ai Soci l’ordinariato e le funzioni didattiche;

B2,5 - decide le sospensioni o le eventuali esclusioni dalla frequenza ai CdS su proposta del Consiglio dei Docenti di ciascuna Sede Periferica;

B2,6 - convoca almeno una volta l’anno il Collegio di tutti i Didatti;

B2,7 - nomina il Segretario estensore dei verbali delle riunioni e responsabile del registro dei verbali;

B2,8 - rivede e aggiorna il programma didattico e scientifico della SdS.

 

Art. B3 - Funzioni dei/l Coordinatori/e del CdS Il Coordinatore dei Corsi di Specializzazione:

B3,1 - è incaricato dal CND su proposta del Direttore della Scuola dell’organizzazione dei CdS e ne cura il buon andamento generale ed è responsabile dello svolgimento dei

corsi della sede centrale. Dura in carica quattro anni e può essere rinnovato per un solo biennio.

B3,2 - collabora con il Direttore della Scuola e il CND nell’attuazione dei programmi di sua competenza

B3,3 - cura l’organizzazione della selezione degli specializzandi del Corso della Sede Centrale in accordo con il DdS

B3,4 - predispone il calendario didattico in accordo con il Segretario Scientifico e il Presidente dell’Associazione e ne cura l’attuazione; provvede con la collaborazione della segreteria della Scuola a tutti gli strumenti amministrativi (iscrizioni, libretti degli specializzandi, registri delle presenze, verbali di esami, pagamento delle quote, more, etc.) necessari allo svolgimento dell’attività didattica

B3,5 - organizza il tirocinio degli specializzandi presso le strutture convenzionate con la Scuola e ne cura gli aspetti amministrativi (convenzioni con gli Enti preposti, assicurazioni, presenze, etc.) e ne valuta l’andamento riferendone al Direttore della Scuola e al CND

B3,6 - convoca e presiede il consiglio dei Docenti del Corso

B3,7 - cura i rapporti con gli specializzandi del Corso e tra Docenti e specializzandi

B3,8 - fa parte della Redazione della sezione Scuola del sito internet www.aippiweb.it

B3,9 - Si rapporta con associazioni, enti, strutture locali, Università, ordini professionali, ASL, scuole, ecc. per ciò che concerne le attività della SdS.

 

Art. B4 - Funzioni del Consiglio dei Docenti:

Il Consiglio dei Docenti è costituito da tutti i Docenti del singolo Corso. Il Consiglio dei Docenti ha le seguenti funzioni:

B4,1 - valuta almeno una volta l’anno, con la partecipazione dei Supervisori e dei Personal Tutors, le tappe formative degli specializzandi e propone eventuali integrazioni del percorso formativo

B4,2 - propone al Direttore e questi al CND eventuali sospensioni o esclusioni dalla frequenza al CdS

B4,3 - confronta e discute i contenuti e lo svolgimento dei seminari in relazione con le necessità degli specializzandi del Corso, nel rispetto delle linee programmatiche della Scuola.

 

C - Gestione e organizzazione delle Sedi Periferiche

 

Art. C1 - Funzioni del Responsabile dei Corsi delle Sedi Periferiche:

C1,1 - Il Responsabile della Sede Periferica della Scuola è eletto nell’Assemblea della Sede Locale fra i Soci Ordinari e Didatti su proposta del Direttore della Scuola in accordo con il CE della Sede Locale. Dura in carica quattro anni e può essere rinnovato per un solo biennio.

C1,2 - È responsabile dello svolgimento dei Corsi e realizza nella Sede Locale le indicazioni programmatiche del Direttore e del CND e garantisce tutti gli adempimenti formali e amministrativi necessari al buon andamento dei Corsi. Per questi adempimenti assume la funzione di Organizing Tutor o, all’occorrenza, può nominarne uno.

C1,3 - è membro del CE della Sede Locale di appartenenza.

C1,4 - predispone il bilancio annuale del Corso, in collaborazione con il Tesoriere della Sede Locale e lo presenta al C.E. della Sede Locale.

C1,5 - Si rapporta con associazioni, enti, strutture locali, Università, ordini professionali, ASL, scuole, ecc. per ciò che concerne le attività della SdS

C1,6 - predispone il calendario didattico in accordo con i/l Coordinatori/e della Scuola e ne cura l’attuazione

C1,7 - provvede a tutti gli strumenti amministrativi (iscrizioni, libretti degli specializzandi, registri delle presenze, verbali di esami, pagamento delle quote, more, etc.) necessari allo svolgimento della attività didattica

C1,8 - organizza il tirocinio degli specializzandi presso le strutture convenzionate con la Scuola e ne cura gli aspetti amministrativi (convenzioni con gli Enti preposti, assicurazioni, presenze, etc.) e ne valuta l’andamento.

C1,9 - convoca e presiede il Consiglio dei Docenti

C1,10 - cura i rapporti con gli specializzandi del Corso e quelli tra Docenti e specializzandi

C1,11 - risponde al CND dell’attuazione del programma della Scuola di Specializzazione provvede alla documentazione annuale per il Ministero.

 

Art. C2 - Funzioni del Consiglio dei Docenti della Sede Periferica

Il Consiglio dei Docenti è costituito da tutti i Docenti del singolo Corso ed è convocato e presieduto dal Responsabile del Corso.

Il Consiglio dei Docenti ha le seguenti funzioni:

C2,1 - valuta periodicamente le tappe formative degli specializzandi e propone eventuali integrazioni dei singoli curricula al Responsabile e ai Didatti della Sede Periferica

C2,2 - propone al Responsabile e ai Didatti della Sede Periferica eventuali sospensioni o esclusioni dalla frequenza al CdS

C2,3 - nel rispetto delle linee programmatiche della Scuola, confronta e discute i contenuti e lo svolgimento dei seminari in relazione con le necessità degli specializzandi del Corso.

 

D - Ammissione al Corso di Specializzazione:

 

Art. D1 - Requisiti:

per essere ammessi al Corso di Specializzazione occorrono i seguenti requisiti di legge:

- essere in possesso della Laurea in Psicologia o in Medicina-Chirurgia

- essere iscritto ai rispettivi Albi Professionali come prescritto dall’art. 3 della Legge 56/89 e successivamente regolamentato.

 

Art. D2 - Presentazione delle domande:

Il candidato in possesso dei requisiti di cui all’art. D1 deve presentare una domanda di ammissione, allegando un certificato originale o autenticato di Laurea in Psicologia o in Medicina-Chirurgia, un certificato originale o autenticato di iscrizione all’Albo Professionale ed un Curriculum degli studi e delle esperienze professionali.

Le domande sono accolte nel corso dell’anno e valutate nei mesi precedenti all’inizio dei Corsi.

 

Art. D3 - Il candidato in possesso dei requisiti di legge e di un curriculum ritenuto idoneo deve sostenere due colloqui con due diversi Didatti AIPPI.

 

Art. D4 - Ammissione

Il CND per definire l’idoneità dei candidati richiede che:

D4,1 - abbiano superato con esito favorevole i due colloqui con i Didatti. Nel caso in cui i due Didatti non si trovino in accordo sul giudizio sul candidato, verrà effettuato un ulteriore colloquio con un terzo Didatta.

D4,2 - abbiano una analisi personale in corso o la inizino entro tre mesi (salvo proroghe in casi particolari approvati dal CND) dall’inizio del corso, con una frequenza di tre sedute a settimana, con uno psicoanalista che segua un modello teorico compatibile con quello dell’Associazione (v. art. 22 dello Statuto Nazionale)

D4,3 - Costituiscono titoli preferenziali:

a - avere in corso esperienze di lavoro e/o formative preferibilmente con bambini, adolescenti, genitori o famiglie

b - avere pubblicazioni scientifiche o elaborati scritti

c - avere una buona conoscenza di una lingua straniera

 

Art. D5 - Esoneri

D5,1 - Gli specializzandi che hanno svolto in altre Scuole di Specializzazione riconosciute o in Master attivati dall’AIPPI Seminari o Corsi presenti nel programma generale del CdS, possono essere esonerati dal CND dal frequentare analoghi seminari e lezioni. Il CND stabilirà secondo i casi le necessarie integrazioni.

D5,2 - Possono essere ammessi a frequentare coloro che sono già in possesso della qualifica di psicoterapeuta: essi possono essere autorizzati dal CND a frequentare i CdS in qualità di “uditori paganti, partecipanti alle attività formative della Associazione” con esonero dai tirocini ed esami.

 

E – Articolazione del Corso

 

Art. E1 - Il programma del Corso di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica per Bambini, Adolescenti e Famiglie è formulato in osservanza della normativa ministeriale vigente che prevede attualmente una articolazione non inferiore ai 4 anni (v. circolare del Ministero della Università e della Ricerca prot. 0814 del 19.2.08 che fa seguito al Decreto Ministeriale 11.12.1998 - n.509)

 

Art. E2 - La frequenza del CdS richiede:

  • seminari di osservazione e seminari teorico-clinici previsti dal piano di studi per tutta la durata del quadriennio
  • tirocinio obbligatorio presso le strutture, accreditate o autorizzate dal MUR, regolato da apposite convenzioni e opportunamente documentato: almeno 120 ore per ciascun specializzando per ciascun anno
  • attività clinica in cui vengano effettuate psicoterapie intensive (3-4 sedute la settimana) e non intensive (1-2 sedute la settimana) (vedi art. e4,2)
  • almeno 400 ore annue di insegnamento teorico e teorico-pratico
  • colloqui di tutoraggio previsti
  • colloqui di supervisione individuale obbligatori per i casi intensi (vedi art. E4,2)
  • analisi personale nella frequenza e con le modalità previste (art. 19 dello Statuto nazionale e art. D4,2 di questo Regolamento)

 

Art. E3 - Tutoraggio

Ciascun specializzando viene affidato ad un Tutor, Didatta dell’AIPPI, che ha la funzione di esercitare un costante monitoraggio del percorso formativo dello specializzando fino al conseguimento della qualifica di Psicoterapeuta. Per ogni specializzando del CdS è previsto ogni trimestre un colloquio obbligatorio di tutoraggio e due facoltativi.

Le sei ore annuali destinate ai colloqui facoltativi possono essere utilizzate per piccoli gruppi di discussione dei casi clinici,su proposta del DdS o dei Responsabili dei Corsi delle Sedi Periferiche e autorizzati dal CND.

 

Art. E4 - La formazione si articola in:

E4,1 - Seminari di osservazione:

  • Infant Observation del bambino da 0 a 2 anni. L’osservazione viene svolta con una frequenza settimanale di 1 ora cui segue la relativa scrittura del protocollo. L’osservazione ha la durata di due anni.
  • Young Child Observation di un bambino di età compresa fra i 3 e i 5 anni: L’osservazione viene svolta con la frequenza settimanale di 1 ora cui segue la relativa scrittura del protocollo. L’osservazione ha la durata di un anno.

Questi due seminari hanno luogo il primo e/o il secondo anno del Corso e si realizzano attraverso la discussione e la supervisione in gruppo della esperienza di osservazione di ciascun specializzando.

 

E4,2 – Formazione teorico-clinica:

  • A partire dal secondo anno: supervisioni individuali di Psicoterapie intensive (3-4 sedute la settimana) e supervisioni in gruppo o individuali di psicoterapie non intensive (1-2 sedute la settimana).
  • Colloqui di tutoraggio (v. art. E3 di questo Regolamento) si svolgeranno durante i quatto anni del CdS e oltre fino al conseguimento della qualifica
  • Colloqui di supervisione individuale per i casi intensi e non intensi: hanno frequenza settimanale e la durata minima di un anno o di due anni a seconda dell’opzione scelta. Le supervisioni vanno effettuate con Didatti differenti scelti fra i Didatti dell’AIPPI o esterni autorizzati dal CND. Le variazioni della frequenza vanno concordate con il Personal Tutor e il Supervisore e autorizzate dal CND.
  • Seminari Clinici: si svolgono nei quattro anni del Corso. Si realizzano attraverso la discussione in gruppo sotto la guida di un Didatta, delle esperienze di tirocinio e delle attività cliniche svolte da ciascun specializzando con bambini, adolescenti, genitori o famiglie con riferimenti alla teoria e alla tecnica della psicoanalisi.

E4,3 - Analisi individuale, almeno per tutti i quattro anni del corso.

E4,4 - Formazione Teorica:

  1. Seminari di Teoria psicoanalitica (4 annualità) con un percorso che va da Freud ai post-kleiniani con spazi riservati ad approfondimenti tematici
  2. Seminari di Teorie dello Sviluppo Infantile (2 annualità)
  3. Seminari di Modelli di Intervento Psicoterapeutico a confronto (2 anni)
  4. Seminari di Psicologia Generale (1 anno)
  5. Seminari di Deontologia e di Aspetti Amministrativi e Previdenziali legati alla professione dello psicoterapeuta (interclasse)

 

Art. E5 - Esami

Al termine di ogni anno di corso gli specializzandi dovranno superare gli esami secondo le modalità stabilite dai Docenti in accordo con i/l C. d. S. e i Responsabili dei Corsi delle Sedi Periferiche che potranno decidere giorni dell’anno dedicati alle sessioni di esame

 

Art. E6 - Conseguimento della Qualifica

Per conseguire il diploma, alla fine dei quattro anni di CdS, dopo aver superato gli esami programmati e completato i casi e le supervisioni previste, lo specializzando deve presentarne relazione attraverso i seguenti elaborati scritti in cui è necessario appaia il livello di competenza teorica, tecnica e clinica raggiunto: 

opzione A): n. 1 elaborato su caso intenso 7.000-8.000 parole, n. 2 elaborati sugli altri due casi intensi 1.000-1.500 parole, n. 4 elaborati su casi non intensi 900-1.000 parole, n. 1 elaborato su caso non intenso genitori/e 900-1.000 parole; 

opzione B): n. 1 elaborato su caso intenso 7.000-8.000 parole, n. 1 elaborato su caso intenso di 1.000-1.500 parole, n. 4 elaborati su casi non intensi di cui uno necessariamente su fascia di età scoperta di 900-1.000 parole, n. 1 elaborato su caso non intenso genitori/e 900-1.000 parole;

opzione C): n. 1 elaborato su caso intenso 7.000-8.000 parole, n. 2 elaborati sugli altri due casi intensi 1.000-1.500 parole, n. 4 elaborati su casi non intensi 900-1.000 parole, n. 1 elaborato su caso non intenso genitori/e 900-1.000 parole).

Deve altresì presentare il curriculum delle esperienze formative.

La qualifica è comunque condizionata dall’essere in regola con il pagamento delle quote fino all’anno in cui viene conferita.

 

– CASI INTENSI:

I casi di psicoterapia intensiva (3-4 sedute a settimana) possono essere:

opzione A): tre casi intensi, preferibilmente di età differenti (prima infanzia, latenza e adolescenza), seguiti in supervisione individuale per la durata minima di due anni per un caso (80 sedute di supervisione) e di un anno per gli altri due (40 sedute di supervisione ciascuno).

In alternativa:

opzione B): due casi intensi, necessariamente di età differenti, seguiti in supervisione individuale per la durata di due anni (80 sedute di supervisione ciascuno).

opzione C): tre casi, seguiti in supervisione individuale di cui uno intenso a frequenza trisettimanale e durata biennale (80 sedute di supervisione), uno intenso a frequenza trisettimanale e durata annuale (40 sedute di supervisione) e uno a frequenza bisettimanale e durata annuale (40 sedute di supervisione).

 

La scelta tra le tre opzioni A), B) e C) viene concordata dallo specializzando con il Personal Tutor e con i Supervisori.

 

– CASI NON INTENSI:

I casi di psicoterapia non intensiva devono essere non meno di 5 (seguiti per almeno un anno):

- 4 di bambini e adolescenti di età diverse

- un genitore o coppia di genitori

Gli elaborati scritti vengono letti da tre lettori diversi, uno indicato dallo specializzando, uno assegnato dal CND e il Personal Tutor.

Al candidato viene conferita dal CND la qualifica di Psicoterapeuta, diploma legittimante l’esercizio dell’attività psicoterapeutica (Decreto 11-12-1998, n. 509).

 

F – Candidati fuori corso

 

Dopo il completamento dei quattro anni del CdS gli specializzandi in attesa della qualifica (fuori corso) sono tenuti obbligatoriamente alla prosecuzione degli incontri trimestrali di tutoraggio (tre annuali), alla partecipazione alle attività scientifiche proposte dalla Associazione e ai corsi a loro dedicati.

Sono tenuti altresì a presentare i lavori di qualifica entro quattro anni dalla fine del corso e hanno la possibilità di chiedere 2 anni di proroga.

 

G – Decadenza

 

Art. G1 - Morosità: lo specializzando fuori corso decade dopo 12 mesi di mancato pagamento delle quote.

 

Art. G2 - Decadenza dei termini per la presentazione dei lavori di qualifica: lo specializzando fuori corso decade per mancata presentazione degli elaborati nei termini prescritti (v. art. F di questo regolamento).

 

H - Docenze

 

Art. H1 - I Docenti dei seminari clinici sono scelti dal CND fra i Soci Didatti.

 

Art. H2 - Le docenze degli altri seminari verranno decise dal CND anche su proposta dei/l DdS e dei Responsabili dei Corsi delle Sedi Periferiche con i seguenti criteri:

  1. fra i Soci Ordinari che abbiano fatto domanda di docenza per quello specifico seminario.
  2. che abbiano esperienza di conduzione di gruppi.
  3. che abbiano specifica competenza nell’insegnamento prescelto comprovata da pubblicazioni e/o attività scientifica e/o attività di docenza, o scelti tra coloro che hanno effettuato almeno un anno di affiancamento nel corso specifico.
  4. che abbiano partecipato attivamente alla vita della Associazione sia a livello scientifico che organizzativo.

Art. H3 - Il CND può chiamare ad insegnare Docenti di comprovata esperienza che non siano Soci Aippi.

 

Art. H4 - I Docenti sono tenuti a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione sia a livello scientifico che organizzativo.

 

 

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